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La composizione della crisi bancaria, alla luce delle nuove regole introdotte dalla Direttiva 2014/59/UE, può oggi prevedere, tra le altre misure, una conversione forzosa dei diritti di credito in diritti partecipativi. Tale coazione, che, nell'ambito del bail-in, si atteggia come "esito estremo", ha luogo, pur con differenti fini e modalità, anche nell'ambito del concordato preventivo di un'impresa di diritto comune e persino in contesti estranei alla crisi di impresa. Ne deriva l'affermazione, per un verso, dell'esistenza di "soci involontari" e, per altro verso, della riconfigurazione della natura e del ruolo del creditore, o, più esattamente, del creditore volontario, il quale, non troppo diversamente dal socio, sceglie di sopportare il rischio d'impresa. Si considerano quindi l'assunzione volontaria del rischio d'impresa da parte del creditore e la sua natura di stakeholder, che, in quanto tale - e in particolar modo nell'ambito della società per azioni - viene coinvolto nella (gestione della) attività imprenditoriale: ciò che in definitiva consente di giustificare l'acquisto involontario, e persino coattivo, dello status socii.